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Processo breve: comunicato dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale
Redazione 20 novembre 2009 17:53

Il Direttivo della Associazione tra gli studiosi del processo penale, G.D. Pisapia (ASPP), esaminato il Disegno di legge di iniziativa dei senatori Gasparri, Quagliarello, Bricolo ed altri in tema di “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, raccolti i commenti e i pareri espressi da numerosi soci dell’ASPP, titolari dell’insegnamento di diritto processuale penale nelle UniversitĂ  italiane, nell’auspicare che il Parlamento voglia legiferare in materia di giustizia penale tenendo conto degli effetti dirompenti che ogni riforma, anche settoriale, può avere sulla organicitĂ  e sulla coerenza del sistema processuale, giĂ  piĂą volte lacerato negli ultimi anni da provvedimenti legislativi dettati da esigenze estemporanee e non filtrati da adeguata attenzione ai profili tecnico-processuali,

osserva quanto segue.

1. – Il richiamo al principio della durata ragionevole del processo (art. 111 Cost.), contenuto nel Disegno di legge esaminato, non vale a dare fondamento costituzionale alla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini di durata massima. Il requisito della ragionevolezza implica infatti il ripudio di cesure temporali previste in astratto senza alcun riferimento alla natura del reato e alla maggiore o minore complessitĂ  dell’accertamento richiesto in concreto. Irragionevole appare anche riservare il diritto alla speditezza del processo agli imputati incensurati, quasi fosse un premio da negare a coloro che, a causa dei precedenti penali, sarebbero da ritenere assistiti da una presunzione di non colpevolezza attenuata.

2. –Risulta difficile comprendere come possa operare in concreto la nuova disciplina del non luogo a procedere per estinzione del processo in mancanza di un coordinamento del nuovo istituto con la prescrizione del reato prevista dal codice penale, che dovrebbe mantenere una piena operativitĂ . Anche al di lĂ  degli aspetti applicativi, su cui il Disegno di legge non si impegna a fare chiarezza, resta la vistosa violazione del principio di uguaglianza per quanto riguarda la doppia garanzia sul piano dei tempi processuali, riservata solo ad una ristretta fascia di imputati.

3. –E’ significativo che nei sistemi processuali di altri Paesi della famiglia europea continentale e di quella angloamericana non si trovino esempi di un regime improntato alla estinzione del processo per decorso dei limiti massimi di durata. Anche in Inghilterra e negli Stati Uniti di America i tempi che assumono rilievo ai fini della eventuale preclusione dei poteri della pubblica accusa sono solo quelli che vanno dalla notizia di reato alla instaurazione del processo mediante esercizio dell’azione penale.
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha interpretato la ragionevole durata come principio che non impone agli Stati di fissare termini prestabiliti per lo svolgimento del processo, ma richiede di dare attuazione alla speditezza con riguardo alla specificitĂ  dell’accertamento richiesto dai singoli casi, nei quali assumono rilievo la natura del reato, la complessitĂ  del quadro probatorio e la condotta dell’imputato e delle autoritĂ .

4. – Suscita perplessitĂ  anche la normativa transitoria che accentua la disparitĂ  di trattamento giĂ  insita nell’impianto generale del Disegno di legge in esame. In deroga al principio secondo cui le norme processuali non hanno effetto retroattivo, si stabilisce che le nuove disposizioni sono applicabili anche ai processi penali giĂ  iniziati in primo grado, escludendo solo quelli pendenti in appello e in cassazione. Ciò significa che il diritto alla celeritĂ  processuale viene irragionevolmente garantito ad una ristretta cerchia di imputati il cui dibattimento può essersi incardinato in un regime che non conosceva i termini di durata massima.

Prof. Ennio Amodio, UniversitĂ  Statale di Milano
Prof. Angelo Giarda, UniversitĂ  Cattolica di Milano
Prof. Giulio Illuminati, UniversitĂ  di Bologna
Prof. Francesco Caprioli, UniversitĂ  di Bologna
Prof. Giulio Garuti, UniversitĂ  di Modena
Prof.ssa. Francesca Ruggieri, UniversitĂ  dell’Insubria (Como)
Prof. Adolfo Scalfati, UniversitĂ  di Roma

Milano, 18 novembre 2009