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Pacchetto sicurezza e stranieri
Redazione 15 giugno 2009 17:28
Il pacchetto sicurezza peggiora la legge Bossi-Fini, accentuando il perseguimento di una politica contraria non solo all'immigrazione cosiddetta irregolare, ma anche all'integrazione dello straniero che soggiorna regolarmente in Italia.
Raffaele Miraglia in queste brevi note mette in evidenza quali sono le peculiarità delle modifiche che si stanno per introdurre.

L’analisi del contenuto del disegno di legge 773-B (definito “pacchetto sicurezza”) approvato dalla Camera dei Deputati il 14 maggio 2009 conferma come l’attuale maggioranza parlamentare si muova sul solco di quella che approvò nel 2002 la cosiddetta legge Bossi-Fini:

a) si creano ulteriori sbarramenti e difficoltà per gli stranieri che soggiornano regolarmente nel nostro territorio nazionale,
b) si creano norme di puro sapore propagandistico al solo di scopo di affermare discutibili principi (pur sapendo che non avranno alcuna efficacia e, anzi, creeranno disfunzioni e disservizi soprattutto nell’ambito dell’amministrazione della giustizia)
c) si sopperisce all’incapacità (o impossibilità) di eseguire le espulsioni con l’introduzione di ulteriori previsioni di privazione della libertà personale dello straniero (carcere o centri di identificazione e espulsione).

Le brevi note che seguono vogliono focalizzare l’attenzione sulle norme che più significativamente evidenziano lo spirito con cui l’attuale maggioranza parlamentare intende regolare il fenomeno dell’immigrazione.


IL NO ALL’INTEGRAZIONE E ALLA STABILIZZAZIONE DELLO STRANIERO

E’ questo un cavallo di battaglia della Lega Nord, che si traduce nello sfornare previsioni di legge che ostacolino l’uscita dalla precarietà dello straniero che soggiorna regolarmente in Italia.
Il permesso di soggiorno temporaneo è un’autorizzazione a tempo a vivere regolarmente nel nostro Stato. La legge Bossi-Fini aveva aumentato i casi in cui allo straniero non veniva concesso il rinnovo del permesso e aveva limitato la possibilità di ottenere il permesso di lungo soggiornante (la cosiddetta carta di soggiorno), documento che permette di superare – o limitare fortemente - la precarietà e che riconosce allo straniero maggiori diritti. Il DDL approvato dalla Camera aggiunge nuovi ostacoli.
Con la previsione del nuovo art. 4 bis del T.U. sull’immigrazione si introduce quello che è stato presentato come il “permesso a punti”. Al momento della presentazione di presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno lo straniero dovrà sottoscrivere “un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.” Criteri e modalità di sottoscrizione di questo accordo saranno stabili da un regolamento (vale a dire dal Governo). Dovranno sottoscrivere questo accordo anche gli stranieri che richiedono un permesso di soggiorno per un brevissimo periodo (stagionali o lavori a tempo determinato). Vi è un’assoluta indeterminatezza dei criteri a cui si dovrà conformare il Governo nell’emanare il regolamento. Ancora, non è stabilito chi controllerà e giudicherà sul mantenimento o la perdita dei crediti.
Tra i motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno si introducono anche le condanne con “sentenze non definitive” per i reati previsti dal comma 3 dell’articolo 4 T.U. sull’immigrazione.
Con la previsione del nuovo comma 2 bis all’art. 9 del T.U. sull’immigrazione si introduce il superamento di un “test di conoscenza della lingua italiana” come requisito per il rilascio del permesso di lungo soggiornante. Sarà il Ministero dell’Interno a stabilire le modalità di svolgimento del test. Si richiede, pertanto, allo straniero un qualcosa di più del reddito sufficiente e dell’alloggio idoneo per consentirgli di superare la precarietà insita nel permesso temporaneo di soggiorno. Ovviamente decisive saranno le modalità del test che verranno decise dal ministero e i criteri di valutazione che verranno adottati.
Vi sono poi un’altra serie di modifiche al testo unico per limitare o rendere più difficoltoso l’ottenimento del permesso di soggiorno o della cittadinanza italiana, per tacere delle scandalose norme che espropriano i minori senza permesso di soggiorno da diritti fondamentali.
La filosofia di fondo è quella del creare sempre più ostacoli all’integrazione e del mantenere lo straniero in una dimensione di precarietà di certezze e di diritti.

LE NORME PROPAGANDISTICHE

Già la legge Bossi-Fini si caratterizzava per essere piena di previsioni a mero contenuto ideologico, in sé totalmente inidonee a regolare il fenomeno migratorio. Ora si aggiunge qualche ulteriore tassello. Il più rilevante è l’introduzione dell’articolo 10 bis T.U. sull’immigrazione, ovvero la previsione del reato di “ingresso e soggiorno illegale”, contravvenzione sanzionata con una ammenda da 5 mila a 10 mila euro, sostituibile con la misura sostitutiva dell’espulsione. La competenza a giudicare è stata attribuita al Giudice di Pace e si è creato una sorta di giudizio per direttissima, chiamato di “presentazione immediata” e regolato dai nuovi articoli 20 bis, 20 ter e 32 bis D.Lgvo 274/2000.
Se si pensa che la condotta era già sanzionata con la misura amministrativa dell’espulsione e del divieto di rientro per dieci anni, non si vede alcuna ragione sostanziale nell’introduzione di una sanzione penale che rimarrà con ogni evidenza nella quasi totalità dei casi pura carta straccia. Mentre le conseguenze sul piano ideologico sono evidenti, quelle sul piano pratico sfuggono alla conoscenza del cittadino. La previsione di questo nuovo reato comporterà un enorme spreco di denaro pubblico e di tempo che Giudici di Pace, Magistrati del Tribunale (davanti ai quali verranno appellate le sentenze) e Agenti di Polizia sottrarranno ad altre più rilevanti attività. Possiamo senz’altro affermare che gli unici che ci guadagneranno qualcosa saranno gli interpreti e i difensori d’ufficio.

NIENTE ESPULSIONE, PIU’ DETENZIONE

La legge Bossi-Fini aveva introdotto la triste, inutile, ma persecutoria litania dell’arresto obbligatorio e del procedimento per direttissima per la nuova (all’epoca) fattispecie contravvenzionale dell’inottemperanza all’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale (art. 14 co. 5 ter T.U. sull’immigrazione). Successivamente la stessa maggioranza parlamentare ha trasformato questa contravvenzione in delitto, innalzando le pene.
In teoria, subito dopo il processo lo straniero avrebbe dovuto essere espulso mediante accompagnamento immediato alla frontiera, ma questo diktat normativo era destinato – e lo si sapeva – a rimanere lettera morta. Un conto è decretare l’espulsione, un conto è eseguirla.
Preso atto del fallimento in materia di esecuzione delle espulsioni, invece di rimodellare il sistema per rendere effettivamente eseguibili gli allontanamenti, il Governo e la maggioranza parlamentare hanno deciso di creare nuove fattispecie delittuose e di sostituire, di fatto, all’espulsione la carcerazione. Ecco così, da un lato, adeguare il testo del comma 5 ter a quella che era stata la sua applicazione giurisprudenziale maggioritaria (la precedente norma era piena di buchi che i magistrati sono stati costretti a riempire in via interpretativa) e dall’altro prevedere un comma 5 quater che punisce lo straniero quando lo stesso, dopo aver violato il comma 5 ter, continua a permanere in Italia. Il comma 5 quater è costruito in modo tale che il permanere in Italia costituirà sempre un nuovo reato, perché la fattispecie può essere interpretata in modo che sarà poi punito per questo delitto anche chi rimarrà in Italia nonostante la condanna ex art. 5 quater. Si sostituisce così, nei fatti, la misura dell’espulsione (che rimane un mero foglio di carta) con la misura del carcere all’infinito. Inutile sottolineare quanto questo sistema di punizione a catena che si è creato, da un lato, costerà in termini di risorse dell’amministrazione della giustizia e di sovraffollamento carcerario e, dall’altro, allontanerà dall’effettiva esecuzione dei decreti di espulsione.
A fianco a questa misura penale si colloca la misura dell’allungamento dei tempi di privazione della libertà personale nei Centri di identificazione e espulsione. La cosiddetta detenzione amministrativa giunge ad un massimo di 180 giorni (sei mesi) e si espierà in strutture del tutto inidonee a garantire una vita dignitosa per un periodo così lungo, strutture che, è facile prevedere, genereranno enormi tensioni fra i reclusi (con le ovvie conseguenze del moltiplicarsi di atti di violenza).

NON APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 215/2008

Si è sentito dire che l’allungamento dei tempi del trattenimento (ovvero di detenzione amministrativa) è stata decisa in applicazione della direttiva europea 215 del 2008, che gli Stati membri dell’Unione devono attuare entro il 24 dicembre 2010.
In realtà la direttiva prevede termini massimi, per cui ben può uno Stato membro prevedere termini più brevi. Inoltre la direttiva prevede che il trattenimento sia l’ultima ratio e che l’espulsione sia decretata innanzitutto con ordine di rimpatrio volontario entro un periodo che va da un minimo di sette giorni ad un massimo di un mese, prorogabile.
Per applicare la direttiva, il Parlamento italiano dovrà riformulare profondamente il sistema delle espulsioni delineato dalla legge Bossi-Fini (che si basa sulla progressione “accompagnamento immediato alla frontiera”, se ciò non è possibile “trattenimento”, se anche ciò non è possibile o la misura è stata inutile “ordine di lasciare il territorio nazionale”) e ciò non ha fatto nel pacchetto sicurezza, con la conseguenza che di qui a qualche mese dovrà modificare le stesse norme penali in via di approvazione. E ovviamente nel pacchetto sicurezza non sono rientrate neppure le altre norme più favorevoli allo straniero da espellere previste dalla direttiva europea, quali la riduzione a 5 anni del divieto di reingresso a seguito dell’espulsione (la legge Bossi-Fini prevede 10 anni).
Bologna, 15 giugno 2009
Raffaele Miraglia