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Cittadinanza italiana per la persona nata in Italia da genitori stranierri
Redazione 4 luglio 2012 13:18
Pubblichiamo nel documento allegato la sentenza n. 1486/2012 della Corte d’Appello di Napoli.

Si tratta di un significativa pronuncia che riconosce il diritto alla cittadinanza italiana per la persona nata in Italia da genitori stranieri anche se non risulta essere stata iscritta all'anagrafe italiana regolarmente e continuativamente nel periodo in cui era minorenne.

Segue un commento alla sentenza dell'avv. Simona Fiordelisi.

Con la sentenza n. 1486/2012, la Corte d’Appello di Napoli ha aperto un ulteriore spiraglio sulla modifica legislativa di un principio tanto vetusto quanto ingiusto quale quello dello ius sanguinis, ovverossia che la cittadinanza si acquisisce dai propri genitori e non per l’effetto di essere nati in un determinato luogo.
Si tratta, per la precisione di un timido avvicinamento al principio dello ius soli in quanto la sentenza richiamata riguarda una determinata categoria di persone, cioè i figli di cittadini extracomunitari, nati sul territorio italiano e che possono dimostrare da aver dimorato senza interruzioni nel nostro Paese.
La novità significativa introdotta dalla sentenza n. 1486/2012 è quella di aver operato una interpretazione estensiva dell’art. 4 comma II della Legge 91/92 in base al quale “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.
Tale norma ha ricevuto applicazione con l’adozione del regolamento di esecuzione del 4 febbraio 1994 che alla lettera A del 2° comma dell’art. 1 dispone che “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risieda avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica” .
Tale binomio normativo ha introdotto una discriminazione tra stranieri e cittadini italiani, dando vita a due distinti concetti di residenza, di cui uno, quello concernente i cittadini italiani, che rinvia esclusivamente alla dimora abituale, conformemente al dettato codicistico (art. 43 co.2 c.c.), l’altro, per gli stranieri, che richiede altresì l’ottemperanza ad un altro gruppo di norme che impone la sussistenza di ulteriori requisiti e l’espletamento di formalità amministrative.
Tale discriminazione, immediatamente colta da alcune pronunce giurisprudenziali (Tribunale Torino con sentenza del 15.11.96; TAR Trentino Alto Adige Trento del 29.04.96) che disapplicavano la suddetta norma per fattispecie maturate anteriormente alla sua entrata in vigore, è stata poi oggetto di analisi da parte del Ministero dell’Interno che con alcune circolari, in particolare la n. 22 del 2007, in ragione dell’incremento del fenomeno migratorio, ha indicato criteri di interpretazione dell’art. 4 comma 2 della Legge 91/92 e dei relativi adempimenti … “ al fine di evitare che le omissioni o i ritardi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili al minore, possano arrecargli danno”…
Tale circolare ha, quindi, indicato, nell’interpretare la Legge 91/92, come requisito per l’esercizio del diritto di elezione di cittadinanza, l’effettiva presenza al momento della nascita e la successiva permanenza sul territorio italiano, indipendentemente dall’ottemperanza a requisiti formali e sostanziali di diversa natura.
Pertanto, alla luce di tali premesse, la Corte d’Appello di Napoli ha stabilito, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, “…che è la stessa P.A. che riconosce per gli impegni presi dallo Stato Italiano in tema di protezione del minore e che per un principio di negazione di nemesi storica, non possono imputarsi al minore, nato in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di questi ultimi relativi ai permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicchè deve venire in rilevo la situazione di effettiva (e quindi legale) residenza del minore da dimostrare, come nel caso in esame è stato dimostrato, da fatti significativi di una durevole e stabile permanenza nel territorio sin dalla nascita ed inserimento nel tessuto socio-culturale ( ad es. percorsi scolastici)”
E per questi motivi riconosce il diritto di opzione della cittadinanza italiana in favore dell’appellante ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge 91/92.
Non possiamo, quindi, non mostrare soddisfazione di fronte a pronunce di questo tenore che apportano significative interpretazioni delle norme in questione e che soprattutto “correggono” il tenore fortemente discriminante del regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza circa il principio di residenza, principio che non può diversificarsi a seconda della provenienza del soggetto.
Per molti anni l’interpretazione letterale dell’art. 4 della legge 91/92 ha contribuito a determinare una generazione di “invisibili”, di persone che, sebbene nate in Italia, non potevano usufruire di quella cittadinanza, né di quella dei propri genitori, spesso impossibilitati ad effettuare le iscrizioni anagrafiche nel loro paese di origine.
È da tempo che si invoca una nuova legislazione in materia che tenga conto dell’attuale assetto sociale, italiano ed europeo, e tale esigenza periodicamente sembra essere oggetto di dibattito parlamentare, nonché dell’attenzione del Capo dello Stato.
I tempi sono maturi e lo dimostrano anche le sentenze come quella della Corte d’Appello di Napoli, non estranee alla realtà circostante. Ci si augura, pertanto, una seria presa in carico della tematica da parte delle sedi istituzionali in considerazione del fatto che, nel frattempo, siamo giunti alla “seconda generazione invisibile”……

Avv. Simona Fiordelisi