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Processo a Fabio Vettorel - rapporti udienze 3 e 23 gennaio e 1 febbraio 2018
Redazione 8 febbraio 2018 21:09
Pubblichiamo le relazioni sulle udienze del 3 e 23 gennaio (di Nicolò Bussolati) e del 01 febbraio (di Fabio Marcelli)

Per le precedenti udienze vedi Report delle udienze del 14 e 15 novembre e del 4 dicembre 2017
 
TRIBUNALE DISTRETTUALE DI AMBURGO
SEZIONE PENALE
 
PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI FABIO VETTOREL
 
Rapporto sulle udienze del 3 e 23 gennaio 2018
 
Avvocato Nicolò Bussolati
 
 
 
 
Il cittadino italiano Fabio Vettorel, all’epoca dei fatti di anni 18, è stato tratto in arresto il 7 luglio 2017 ad Amburgo dalle forze di polizia federale tedesche, mentre, muovendosi all’interno di un corteo, si recava verso il centro della città per partecipare alla manifestazione organizzata in occasione del vertice tedesco del G20. Per maggiori dettagli relativi ad antecedenti storici, ai fatti oggetto di procedimento, e agli avvenimenti processuali che hanno preceduto le udienze di cui in oggetto, si rimanda ai rapporti stilati dai colleghi che hanno prima di me osservato il processo. In questa sede, si richiama esclusivamente, posta la chiara utilità per il lettore, il fatto che: Vettorel sia stato sottoposto a misura cautelare custodiale presso il carcere minorile di Hanofersand, dall’arresto sino al 27 novembre 2017; che a seguito di modifica della misura è ad oggi sottoposto all’obbligo di firma (con ordinanza del 3 gennaio 2018 il giudice ha accordato una riduzione dei giorni di presentazione a due per settimana); che è stata dallo stesso versata una cauzione di euro 10.000; e che le fattispecie a lui contestate (la traduzione in italiano – tentata dall’autore senza un sufficiente supporto conoscitivo del sistema tedesco – non induca il lettore ad azzardate analogie con il nostro codice) attengono a violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, e partecipazione aggravata a gruppo che pone in pericolo la sicurezza pubblica. 
 
Le udienze del 3 e del 23 gennaio 2018 hanno visto espletarsi esclusivamente attività istruttoria. In particolare, sono stati escussi due testi dell’accusa, visionati alcuni filmati, e vi è stata integrazione documentale, nello specifico attinente ai rapporti di polizia sui fatti oggetto del procedimento. Tutta l’attività è stata precipuamente volta a valutare il presunto carattere violento del gruppo di manifestanti in cui si trovava il Vettorel durante la mattinata del 7 luglio 2017. 
 
Dalle risultanze istruttorie si evince che un gruppo di circa 100 – 150 persone vestite di nero (cfr. i rapporti di polizia, in cui si parla di un “black bloc” di circa duecento persone, fornendo pertanto una precisa unitarietà e qualificazione politica al gruppo), alcune delle quali a volto coperto, si sarebbero diretti verso Amburgo partendo dal campeggio autorizzato dove avrebbero passato la notte, adottando un percorso differente dagli altri gruppi di manifestanti (invero, anch’essi divisi per colore dei vestiti). Alcuni dei partecipanti del gruppo, secondo le testimonianze della polizia, si sarebbero staccati dal “blocco” e avrebbero raccolto pietre da un cantiere posto sul ciglio della strada. Altresì, secondo quando riportato dalla agente di polizia– all’epoca dei fatti in operazione di controllo “in borghese” del corteo – e dall’autista di un camion che avrebbe incrociato il corteo (entrambi escussi all’udienza del 3 gennaio), imprecisati membri del gruppo avrebbero, durante il percorso, rovesciato dei cassonetti, vandalizzato dei muri con delle bombolette spray, lanciato pietre nei confronti della polizia, e danneggiato alcune banchine del bus. Per vero, tali ultimi punti appaiono particolarmente contestati dalla difesa. Per quanto attiene alle banchine, mentre l’autista riferisce di aver visto un’unica banchina vandalizzata (ovverosia, già vandalizzata), la società dei trasporti riporta, l’11 luglio, che solo una parete di un’unica banchina, su cui è apposto l’orario di passaggio del bus, era risultata danneggiata. Tuttavia, si segnala che un rapporto di polizia del 9.7.17 inerente allo stato dei luoghi rileva l’assenza di danneggiamenti. Per quanto attiene al lancio di pietre, a latere di un ritrovamento successivo all’intervento della polizia di alcuni sassi per terra (si noti che la zona dell’impatto con le forze dell’ordine era costeggiata da una zona verde), i due testi escussi ci riferiscono di lanci da parte dei manifestanti verso la polizia. Nulla emerge dalla visione dei filmati, e per vero la testimonianza dell’autista sul punto appare confusa. 
 
Ulteriore punto sottolineato attraverso l’attività istruttoria è il presunto carattere organizzato del gruppo, indicato dalla mera circostanza che i partecipanti erano vestiti allo stesso modo (in particolare, con vestiti neri e scarpe della stessa marca) e che alcuni ragazzi, al momento della fuga, si sarebbero cambiati di abiti, mettendosi addosso vestiti chiari, al fine di sfuggire all’identificazione. 
 
In ogni caso, né dai video né dalle foto è dato riconoscere il Vettorel. Parimenti, alcun teste riferisce di averlo riconosciuto o di ricordarlo in atteggiamenti specifici. 
 
Per quanto attiene al momento dell’impatto tra il gruppo e la polizia (che interviene da due lati, comprimendo il gruppo tra due camion con idranti attivati e le cariche degli agenti antisommossa), non è dato dai video rilevare alcun particolare uso di violenza da parte dei manifestanti verso la polizia, limitandosi la maggior parte a tentare la fuga scavalcando una transenna e saltando un dislivello per arrivare ad un parcheggio posto a lato del luogo d’impatto. Proprio da tale azione derivava il serio ferimento di una manifestante, motivo che ha condotto il Vettorel ad arrestare la sua fuga e a prestare soccorso alla ferita – come si evince dai video – tentando di attirare l’attenzione degli operanti (e riuscendovi, sebbene con risultati inaspettati). 
 
Viene comunque contestato dalla difesa il mancato tentativo da parte della polizia federale di sciogliere la manifestazione in modo pacifico. 
 
Si è peraltro proceduto a valutare l’analisi forense operata sul cellulare di Vettorel, dal quale, a parte alcuni messaggi irrilevanti, si rileva che questi aveva cercato su internet informazioni riguardanti il “campeggio anticapitalista”. La difesa sottolinea in ogni modo il carattere lecito e autorizzato del campeggio, così come della manifestazione stessa. 
 
In ultimo, alcune considerazioni di carattere più strettamente giuridico. Per quanto riguarda il sistema processuale, si ricorda che l’ordinamento penale tedesco prevede un sistema su modello c.d. “inquisitorio”. Caratterizzato, nella fase dell’istruttoria, dalla possibilità di introdurre nuove prove in qualsiasi momento, tale sistema è improntato su un ruolo centrale del giudice, a discapito delle altre due parti processuali. Nel processo Vettorel, l’attore centrale del procedimento, forse per la giovane età e per il peso politico del procedimento, si è tuttavia mostrato incapace di dettarne i tempi e di operare le necessarie scelte processuali, limitandosi ad un ruolo passivo e quasi assecondante le altre parti processuali (in particolare, dato il maggior peso istituzionale, l’accusa), benché esse, per carenze strutturali, non potessero integrare efficacemente tale mancanza. 
 
A riguardo dei capi di accusa, non sembrano essere emersi elementi probatori atti a correlare il Vettorel con le accuse di violenza e danneggiamento (ammesso che sussistano tali condotte a carico di partecipanti al corteo), se non con una estrema dilatazione dell’istituto del concorso morale. Maggiori problematiche concettuali, se non altro per una difficile composizione tra la fattispecie e alcuni principi fondamentali di diritto, mostra il reato di partecipazione a gruppo che pone in pericolo la sicurezza pubblica (para. 125 StGB), aggravata dal danneggiamento a proprietà di terzi ex para. 125a StGB. Tale norma punisce difatti l’organizzazione e la partecipazione in un gruppo che agisca in maniera tale da mettere a repentaglio la sicurezza pubblica, o l’istigazione del gruppo (rectius: la compartecipazione morale) a tali azioni. La fattispecie – in specie nell’ultima condotta tipizzata, che sostanzialmente tende a ricomprendere la mera presenza nel gruppo – possiede pertanto le caratteristiche formali necessarie ad estendere l’ambito di repressione penale alla mera partecipazione in un gruppo volto alla contestazione politica. Si rileva quindi l’aperto contrasto tra tale reato e alcuni principi fondamentali di ogni Stato di diritto, tra cui il principio di responsabilità penale personale, la libertà di espressione, e la libertà di associazione.
 
 

 
Processo Vettorel, Amburgo, udienza del 1° febbraio 2018
Rapporto di Fabio Marcelli, osservatore internazionale

Premessa

Fabio Vettorel  è un diciannovenne operaio italiano, arrestato ad Amburgo nel corso delle manifestazioni per il G-20. L’arresto di Vettorel  è avvenuto mentre erano in corso operazioni di polizia volte ad impedire a un gruppo di manifestanti di congiungersi con la manifestazione in corso nel centro di Amburgo.  In tale occasione non venivano segnalate violenze da parte dimostranti nei confronti delle persone, mentre, secondo talune informative poliziesche, avvenivano limitate violenze nei confronti delle cose (danneggiamento della pensilina di una fermata del trasporto urbano). Lo stesso Vettorel non viene peraltro accusato di alcuna specifica attività violenta. Il suo arresto avveniva del resto mentre si era trattenuto spontaneamente a soccorrere una giovane rimasta ferita dal crollo di una transenna, anteponendo un dovere civico ed umano di aiuto a una persona difficoltà alla possibilità di darsi alla fuga evitando ulteriori fastidi.

Nonostante tali circostanze facessero presagire una detenzione di durata breve e un’assoluzione piena in tempi altrettanto brevi, la strategia di tipo persecutorio attuata dalla Procura di Amburgo imponeva la permanenza in carcere del Vettorel fino al 27 novembre.  In seguito veniva messo in libertà con obbligo di domicilio e quindi cadeva anche questa ulteriore limitazione, permanendo però l’obbligo di assistere a tutte le udienze del processo fino alla sua conclusione, anche perché l’ordinamento tedesco non consente il processo in contumacia.

Da segnalare la presa  di posizione, intervenuta nel frattempo, contenuta in una decisione del 21 luglio 2017 dell’Oberlandsgericht (OLG) (tribunale regionale) di Amburgo, che appare inquietante da vari punti di vista. In sostanza, tale decisione, nel negare, all’epoca, la libertà provvisoria a Vettorel, pur ammettendo che non era dimostrabile il compimento da parte dello stesso di alcun atto di violenza, sosteneva che egli faceva parte del cosiddetto “blocco nero” per le “modalità e i tempi” del suo arrivo ad Amburgo, nonché per l’abbigliamento (in particolare la presenza di quella che secondo l’OLG una sciarpa incompatibile con il clima esistente in quei giorni, in realtà si trattava di una kefiah) e per il rifiuto di firmare il “documento di informativa” per le persone in stato di arresto.

Pur non integrando il comportamento del Vettorel alcun atto di violenza, prosegue l’OLG, se ne può dimostrare la complicità con quelli presuntivamente compiuti da altri soggetti. La decisione parla al riguardo, sorprendentemente, di violazioni particolarmente gravi della sicurezza pubblica, di “concorso in formazione di gruppi armati” . La circostanza di tali gravi reati sarebbe stata realizzata dall’imputato mediante la scelta del suo atteggiamento (la sciarpa predetta). Sulla base di tali evidenti indizi di colpevolezza l’OLG si spinge ad affermare come una condanna sia “altamente prevedibile”.

Un modo di argomentare caratterizzato, come si vede, da un’elevata dose di arbitrarietà, nonché da presunzioni di colpevolezza basate su motivazioni estremamente fragili, oltre che da forti contraddizioni (dapprima si sostiene che non vi sono prove che Vettorel abbia compiuto alcun atto di violenza, dall’altra lo si imputa addirittura di aver partecipato addirittura a un gruppo armato, sia pure di natura del tutto… occasionale!, il tutto perché, come si ripete, era in possesso di una “sciarpa”, ma in realtà come accennato si trattava di una kefiah). 

Facili battute a parte, è evidente come tale modo di argomentare risulti direttamente finalizzato ad avallare il racconto mediatico, fatto proprio dalla maggioranza al governo in città, delle violenze premeditate organizzate dal cosiddetto Blocco nero, volendo offrire, con la persona di Vettorel, un capro espiatorio e un colpevole da sbattere in prima pagina per tranquillizzare l’opinione pubblica sconvolta.

 

L’udienza del 1° febbraio

L’udienza del 1° febbraio è stata dedicata all’acquisizione di tre testimonianze.

La prima, del signor Draghici, netturbino in servizio nel momento degli incidenti, non ha apportato particolari elementi informativi e si è anzi caratterizzata per una certa genericità. Né grossi elementi informativi è possibile estrarre dai brevi filmati proiettati, alcuni dei quali realizzati dallo stesso netturbino con il suo handy. Pur con tali limiti, la testimonianza ha confermato la limitata entità degli incidenti avvenuti, caratterizzati per alcuni danneggiamenti, neanch’essi definitivamente stabiliti quantomeno nelle dimensioni, a una pensilina dei trasporti pubblici. Giova sottolineare come né dalla testimonianza né dai filmati emerge alcun elemento a sostegno del preteso intenso lanci di sassi e altri oggetti verso le forze dell’ordine peraltro testualmente citato nella citata decisione dell’OLG. Come già rilevato dalla collega D’Andrea nel suo rapporto relativo alle udienze di novembre e dicembre, dalle testimonianze fin qui presentate non emerge in modo chiaro “se si fosse in presenza di un “compatto e numeroso blocco nero” che si dirigeva in modo aggressivo, o al contrario si trattasse di gruppi di persone che avanzavano verso il centro in modo non violento”. Anzi, le testimonianze rese il 1° febbraio, specie quelle dei due manifestanti, fanno propendere decisamente per la seconda delle ipotesi.

Altre due testimonianze, di maggiore rilievo informativo, sono state invece rese da due coimputati. Tali testimonianze hanno fatto chiarezza sul carattere composito del corteo in corso e sul fatto che i danneggiamenti furono in realtĂ  opera di una minoranza marginale dei manifestanti, in netto contrasto con altri settori degli stessi.

Se ne evince la narrazione corretta degli eventi di quei giorni, in netto contrasto con l’affabulazione mediatica fatta propria dall’accennata pronuncia dell’OLG. E cioè quella di una mobilitazione grande e composita all’interno della quale operavano diverse anime con intenti fra loro diversi e in taluni casi nettamente contrapposti.

Prospettive

 

Il processo Vettorel assume grande importanza sul piano giudiziario ma anche su quello politico, dato che quella che appare in gioco è la possibilità stessa di manifestare liberamente per esprimere il proprio pensiero.  Vengono in rilievo da tale punto di vista alcune recenti pronunce giurisprudenziali tedesche del Bundesgerichtshof, 24 maggio 2017 (BGH 2 StR 414/16), che hanno affermato l’imputabilità di taluni hooligans per il solo fatto di marciare compatti e in modo spavaldo (“ostentatives Marschieren”). In effetti tale ultima decisione, pur discutibile, potrebbe apparire per certi versi giustificata dal dichiarato intento delle tifoserie, in questo concordi, di scontrarsi fra di loro in una sorta di singolar tenzone. Ma soprattutto, un’estensione di tale dictum a casi di manifestazioni politiche appare del tutto incompatibile con il tenore chiaro e preciso delle disposizioni vigenti in materia di diritto a manifestare, sia nella Costituzione tedesca (“Tutti i tedeschi hanno il diritto di riunirsi, liberamente e senza armi, senza preavviso o autorizzazione”)  che nella Convenzione europea dei diritti umani (art. 11: “Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione”).

La decisione appena menzionata è del resto dimostrazione dell’intento di estendere anche ai colpevoli di “sostegno psicologico” la disposizione del Codice penale tedesco (art. 125), relativa al cosiddetto Landfriedensbruch. E’ noto come tale disposizione sia stata di recente (30 maggio 2017) emendata al fine di consentire la criminalizzazione non solo della diretta partecipazione alle violenze o minacce contro persone o contro cose, ma anche del compimento di atti volti a rafforzare la disposizione antigiuridica di chi compie tali atti. Una sorta di concorso morale o psicologico la cui vaghezza risulta evidente, comportandone la netta pericolosità per il diritto alla libera manifestazione del pensiero. 

Ne risulta la grande importanza che avrà la pronuncia del Tribunale di Amburgo, in ordine al caso Vettorel e ad altri casi simili. Un’eventuale condanna comporterebbe in effetti, per chiunque partecipi a una manifestazione di carattere politico, una sorta di “responsabilità oggettiva” per eventuali atti illeciti o penalmente rilevanti commessi da altri partecipanti alla manifestazione o presunti tali. Conseguenza del tutto inaccettabile, alla luce di elementari principi di civiltà giuridica come quello della personalità della responsabilità penale e quello della libertà di manifestazione del proprio pensiero.

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