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Ancora sul Jobs Act - intervento del dott. Roberto Riverso
Redazione 9 marzo 2015 19:10
Pubblichiamo l'intervento del dott. Roberto Riverso, Giudice del lavoro presso il Tribunale di Ravenna, sul tema del Jobs Act.

Preannunciato da un tambureggiante consenso mediatico, è entrato oggi in vigore il c.d. Jobs Act. Che ha già prodotto (secondo lo stesso circuito) l’effetto, tanto miracolistico quanto fraudolento, di aver invertito il trend dell’incalzante disoccupazione. Passata grazie alle politiche liberistiche Berlusconi - Monti- Letta- Renzi dall’8% al 12,8% . E ciò prima ancora di essere entrato in vigore, applicandosi ai contratti fin qui stipulati le norme precedenti (!) .

La legge, secondo aggiornate esigenze di marketing globali, è stata chiamata all’americana; mentre è soltanto una italianissima normativa sul lavoro. Che, come un film di Totò, sotto la truffaldina etichetta (cui è intitolato il principale decreto legislativo) di “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” introduce nell’ordinamento soltanto una “nuova disciplina sui licenziamenti” che precarizza definitivamente ogni rapporto di lavoro. Nessuna nuova tutela dunque, tantomeno crescente. Se ne è già accorto il sistema bancario, entrato nel panico al solo pensiero che qualcuno di questi nuovi lavoratori possa chiedergli l’erogazione di un mutuo per farsi una casa.

Grazie alla nuova normativa si potrà dunque estinguere in modo illegittimo ogni rapporto di lavoro, pagando anche solo 4 mensilità di retribuzione, ma in realtà anche 2 o 1 mensilità (a seconda della dimensione aziendale sopra e sotto i 15 dipendenti) con l’offerta di conciliazione esentasse che la stessa legge prevede che il datore di lavoro faccia subito al lavoratore, dopo l’atto espulsivo. E che il lavoratore avrà l’unica alternativa di accettare. Non potendola rifiutare per tanti ovvi motivi: imbarcarsi in un processo che è tornato a farsi lungo, ed in alcuni posti lunghissimo (grazie all’abolizione del rito veloce previsto dalla stessa legge). Costoso, perché ci sarà bisogno di pagare un avvocato specializzato e di anticipare il contributo unificato (introdotto negli ultimi anni). Lastricato di rischi enormi: sostanziali (basta un ragione organizzativa purchessia; basta un mero “fatto materiale”, non conta “il principio di proporzionalità”, non conta la colpa soggettiva) e processuali (persino nuovi impensabili oneri probatori, a carico del lavoratore che dovrà dimostrare l’insussistenza del fatto, del tutto contrari all’art.3,2 comma della Cost.). Con la seria prospettiva alla fine di essere condannato da un giudice zelante - che applica alla lettera il diritto di nuovo conio - fino a 7-8000 Euro di spese legali alla controparte datoriale (le nuove sentenze dei giudici del lavoro vanno guardate dalla fine, dalla regolazione del codicillo delle spese legali per capire la mutazione genetica che si è prodotta nell’ordinamento negli ultimi dieci anni).

Persino nella regolazione dei licenziamenti disciplinari è contata alla fine solo la dimensione economica, rispetto alla dignità della persona. Anche qui si è dato alla parte datoriale il potere di accusare un lavoratore di un illecito personale grave e gravissimo (di questo si parla) di cui quest’ultimo potrebbe non essere minimamente responsabile; e pagare per questo soltanto un piccolo costo fisso, già preventivato; nel cui calcolo non ha nessun rilievo l’entità dell’accusa rivolta, gli effetti prodotti, la mancanza di colpevolezza ma solo l’anzianità di servizio dell’accusato. Una potente arma di ricatto che eserciterà un influsso moderatore su tutto il rapporto. Chi si azzarderà più a porre questioni sindacali, o di sicurezza sul lavoro, o di tutela della professionalità? Professionalità che peraltro questa stessa legge (modificando la norma simbolo dell’art. 2013 c.c. introdotta dallo Statuto) consente pure di incidere dequalificando il lavoratore in caso di “modifica degli assetti organizzativi aziendali” .

Gli effetti di questa normativa non vanno perciò guardati solamente in relazione alla tutela irrisoria, e persino offensiva, che è stata introdotta nell’ordinamento a proposito dei licenziamenti; ma in relazione agli effetti perniciosi che essa genera su tutto il sistema di legalità del lavoro, con una nuova ulteriore marginalizzazione del giudice del lavoro ( che andrebbe forse abolito a questo punto; e che non ha comunque molto senso continuare a fare) al quale il lavoratore non più alcun interesse per doversi rivolgere.

Si tratta di una legge che produrrà uno scadimento definitivo di tutta la legislazione del lavoro. Della sua effettività. Le cui garanzie si tengono le une con le altre. L’ultimo rapporto 2014 sulle attività di vigilanza del Ministero del lavoro rivela che il 64,1 % delle aziende ispezionate sono risultate irregolari, con un tasso di lavoratori in nero del 42,6%. Si tratta di tassi impressionanti, ma destinati ad aumentare. Con la nuova normativa al datore conviene sempre più l’illegalità totale o un contratto di lavoro farsa (una nuova rivitalizzata cococo o una partita IVA); da cui nessun lavoratore avrà più la forza o l’interesse ad emergere per vedersi precipitare (convertire) in “un contratto a tutele a crescenti” da cui essere immediatamente licenziato; e che gli assicurerà nella migliore delle ipotesi 2 o 4 mensilità di indennità risarcitoria (se non 1 o 2 con le offerta di conciliazione che ognuno gli consiglierà di accettare prontamente).

Roberto Riverso