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Tornare alla gratuità delle cause di lavoro
Redazione 16 luglio 2011 11:52
Comunicato dei Giuristi Democratici e dell'AGI Piemonte e Valle d'Aosta per richiedere la mopdifica della norma che ha introdotto il contributo unificato nelle cause di lavoro.

La gratuità nelle cause di lavoro è prevista, nel nostro ordinamento, sin dalla legge 319/58 ed è stata, successivamente confermata dalla legge 533/73; essa ha rappresentato un caposaldo del nostro Stato di diritto, fotografando la situazione di parte debole del lavoratore che, secondo i dettami della nostra Costituzione, poteva, attraverso la gratuità dell'accesso alla giustizia, essere messa nelle condizioni di accedere ugualmente alla tutela dei propri diritti.

A partire dal 2008, sulla questione della gratuità del processo del lavoro si è verificata una serie di interventi legislativi volti a rendere, sotto il profilo del pagamento del contributo unificato, il processo del lavoro omogeneo agli altri tipi di contenzioso civile. E così, l'art. 24 del D.Legge 112/08 entrato in vigore il 25/06/2008, all'allegato A) voce 1639, abrogava la legge 319/58, rendendo così obbligatorio il contributo unificato, di importo variabile, con entrata in vigore di tale obbligo a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge, e dunque dal 25/12/2008.

A conferma della "distrazione" e confusione tecnica del legislatore, va ribadito che la gratuità del processo del lavoro era stata, come prima ricordato, stabilita anche dalla legge n. 533/73 istitutiva del processo del lavoro, onde l'abrogazione della voce 1639, allegato A) della legge 319/58, non avrebbe probabilmente consentito di imporre l'obbligo del pagamento del contributo unificato. Tale problema non si è dovuto affrontare poichè, tre giorni prima della scadenza del termine di prevista entrata in vigore dell’art.24 del D.Legge 112/08, veniva emanato il decreto legge 22/12/2008 n. 200 che sopprimeva il riferimento alla voce 1639 dell'allegato A), così eliminando, in ogni caso, l'abrogazione della legge 319/58 e ristabilendo la gratuità del processo di lavoro e previdenza.

Successivamente, però, l'art. 67 bis del disegno di legge 1441 quater A inseriva nuovamente tra le norme da abrogare la voce 1639 allegato A), che era già stata soppressa dal decreto legge 200/2008 e contemporaneamente prevedeva che alle cause di lavoro e previdenza fosse applicato un contributo unificato fìsso, pari a quello previsto per i processi di locazione, e dunque pari ad euro 103,00, con efficacia, anche qui, a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge. In sede di discussione in aula, al Senato, l'art. 67 bis sopra ricordato è stato stralciato e dunque il processo del lavoro è rimasto gratuito.

Peraltro, va segnalato che con la legge finanziaria relativa al 2010 (L. 191/2009) è stato previsto il pagamento di un contributo unificato anche per i processi di lavoro limitatamente ai giudizi di Cassazione .

Dunque, sino ad ora, il processo del lavoro era gratuito per il primo e il secondo grado e restava sottoposto all'obbligo di pagamento del contributo unificato per il grado di Cassazione.

Ora, con l'entrata in vigore del Decreto Legge 98/2011, tutto il sistema salta ed ogni controversia di lavoro è assoggettata al versamento di un contributo unificato, diversificato secondo il reddito del lavoratore e secondo il valore della causa.

Si tratta di una modifica epocale, perché comporterebbe una riduzione drastica del contenzioso, non essendo i lavoratori, già preoccupati dal rischio della soccombenza per le spese di giudizio, in grado di affrontare esborsi prima ancora di affrontare la causa.

La previsione presenta aspetti di evidente incostituzionalità, laddove si confronta la norma con gli artt. 3, comma 2 e 4, comma 1 e 35 Cost..

Atteso che le norme del D.L. 98/2011 con le quali si è introdotto l’obbligo di pagamento del Contributo Unificato hanno trovato conferma nella legge di conversione (pure se a fronte di una elevazione della soglia di reddito al di sotto della quale opera la esenzione), si impone ora un intervento di modifica della legge.

Va segnalato che il gettito derivante dall’introduzione del Contributo Unificato risulterà estremamente modesto.

Applicando il contributo, nella misura prevista dalla novità legislativa, secondo gli stessi calcoli contenuti nella relazione al disegno di legge di conversione del D.L. 98/2011 presentata al Senato (pagina 199) il gettito derivante dall’introduzione del contributo per cause di lavoro sarebbe pari ad euro 13.492.000 (importo ottenuto sommando i totali dei singoli scaglioni).

Tale somma è calcolata in relazione al numero di procedimenti instaurati nel 2010 ossia non tiene conto né che sono previste (ed opereranno) esenzioni per ragioni di reddito , né che il contenzioso subirà una consistente contrazione.

La modestia del gettito complessivo è tale da consentire l’abrogazione della norma introduttiva, senza compromissione della manovra finanziaria.

Il testo della legge abrogativa del contributo unificato per le controversie di lavoro potrebbe avere il seguente contenuto:





- E’ abrogato il comma 1 bis dell’art.9 DPR 115/2002 introdotto dall’art.37, comma 6°, lettera b) n.2 D.L. 98/2011 convertito in legge n…../2011;

- Sono abrogate le seguenti parole inserite dall’37, comma 6°, lettera p) D.L. 98/2011 convertito in legge n…../2011 all’art.13, comma 3°, del DPR n.115/2002: “e per le controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art.9, comma 1 bis inserito dal presente decreto legge”

- E’ abrogato il comma 8° dell’art.37 con il quale è stato inserito all’ articolo unico della legge n.319/58 il seguente periodo “fatto salvo quanto previsto dall’art.9, comma 1-bis, delD.P.R. 30 maggio 2002 n.115” .



Ringraziamo per l’attenzione



ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI



A.G.I.-AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI-sezione Piemonte e Valle d’Aosta