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Comunicato sulla vicenda della nave Diciotti
Redazione 11 luglio 2018 17:23

Continua senza soste l'allucinante campagna, e i relativi comportamenti, del Ministro dell'Interno nei confronti dei migranti, incurante non solo della protesta di una consistente parte dell'opinione pubblica, ma anche del rispetto del diritto del mare e delle convenzioni internazionali, in primo luogo la Convenzione Europea dei Diritti Umani e la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, come si sta verificando nel caso degli immigrati raccolti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana.

A norma del codice penale (art. 4) le navi italiane sono considerate “territorio dello Stato” agli effetti della legge penale. Di conseguenza, tutti i naufraghi soccorsi in mare ed imbarcati su navi italiane sono soggetti alle leggi e alla sovranità dello Stato italiano. Il trasbordo dei profughi raccolti dalla nave Vos Thalassa a bordo della nave Diciotti, equivale allo sbarco in territorio dello Stato e rende pienamente applicabile nei loro confronti la disciplina italiana che regola l’immigrazione ed il diritto d’asilo. Contemporaneamente, fa scattare l’obbligo per le autorità italiane di rispettare le convenzioni internazionali, in primo luogo la Convenzione Europea dei Diritti Umani e la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. La Corte EDU ha già condannato l’Italia per aver respinto in Libia un gruppo di profughi salvati in mare ed imbarcati su navi militari italiane.

La Grande Chambre della Corte di Strasburgo, con la sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia del 23 febbraio 2012 ha statuito che: «Le azioni di Stati contraenti compiute a bordo di navi battenti la bandiera dello Stato, anche fuori del territorio nazionale, rientrano nella giurisdizione della Corte EDU ai sensi dell’art. 1 CEDU.

L’esecuzione di un ordine di respingimento di stranieri costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti, quando vi sono motivi seri e accertati che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca nel Paese di destinazione trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione (con riferimento alla Libia).

L’allontanamento di un gruppo di stranieri effettuato fuori del territorio nazionale, in presenza di giurisdizione dello Stato, senza che venga esaminata la situazione personale di ciascun componente del gruppo e senza che ciascuno possa presentare argomenti contro l’allontanamento, integra una violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all’art. 4 Protocollo n. 4 CEDU la cui portata deve considerarsi anche extraterritoriale».

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate anche dall’art. 19 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il Ministero dell’interno ha comunicato di aver vietato alla nave Vos Thalassa di sbarcare i naufraghi in Italia, aggiungendo che la sua posizione non cambiava dopo che i profughi erano stati raccolti dalla nave Diciotti. Quest’intervento lascia intravedere un evidente tentativo di operare un respingimento collettivo di migranti che si trovano sotto la giurisdizione italiana.

I Giuristi Democratici denunciano la gravitĂ  di un simile evento, che, in quanto respingimento collettivo, oltre a costituire un abuso di potere, potrebbe astrattamente integrare una forma di sequestro di persona facendo sorgere la responsabilitĂ  ministeriale, ai sensi dell'art. 96 della Costituzione e della Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

 

10 luglio 2018

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIURISTI DEMOCRATICI