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PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ARTICOLO 633 DEL CODICE PENALE
Redazione 2 dicembre 2022 23:50
Raffaele Miraglia espone gli elementi di maggiore criticità della fattispecie, emergenti a seguito della modifica della norma per effetto dell'entrata in vigore del c.d. Decreto Salvini, con cenni anche in ordine alla c.d. norma anti-rave di cui al D.L. 162/2002

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ARTICOLO 633 DEL CODICE PENALE

Raffaele Miraglia

 

Tra i “regali” del Governo giallo-verde Conte Uno vi è stata la modifica dell’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici). Dobbiamo ringraziare innanzitutto l’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini se fu emanato il decreto-legge 113/2018, sorta di provvedimento omnibus che svariava dalla protezione internazionale alla lotta alla mafia e al terrorismo. Il Capo III del decreto venne destinato alle norme riguardanti le occupazioni arbitrarie di immobili.

Storicamente, l’art. 633 c.p. delinea una fattispecie di reato utilizzata per perseguire forme di mobilitazione e lotta —dalle occupazioni delle case a quelle delle fabbriche e finanche quelle delle scuole. Statisticamente, la sua applicazione ha avuto le maggiori conseguenze sui senza casa che rivendicano il diritto a un’abitazione attuando un’azione che negli anni ’70 dello scorso secolo si sarebbe definita “pratica dell’obiettivo”.

Inserito nel Capo I del Titolo XIII, l’articolo 633 nel codice penale Rocco è uno dei tasselli destinato a tutelare penalmente la proprietà e/o il possesso di immobili e terreni. Con gli artt. 631, 634, 636 e 637, è sempre stato parte di un quadro unitario sia per omogeneità dei beni tutelati (immobili e terreni), sia per complementarità delle condotte perseguite, sia per gradazione delle pene previste per le diverse condotte, sia per regime di perseguibilità (parte a querela e parte d’ufficio).

Con il decreto-legge 113/2018, convertito nella legge 132/2018, il legislatore è intervenuto in questo quadro unitario modificando il solo art. 633 c.p. La condotta descritta nel primo comma è rimasta la stessa, ma la pena è stata portata dall’originaria reclusione fino a due anni o multa da 103 a 1032 euro a quella attuale della reclusione da uno a tre anni e multa da 103 a 1032. Sono stati elevati minimo e massimo edittale della pena detentiva e la pena della multa da alternativa è divenuta congiunta a quella della reclusione. Le condotte aggravate descritte nel secondo comma dell’articolo sono state rimodellate, mentre la pena, dall’originario ammontare equivalente a quello del primo comma ma con reclusione e multa congiunte, è stata portata a quella della reclusione da due a quattro anni e multa da 206 a 1032 euro. 

Il sistema originario del codice penale ne è risultato profondamente alterato quanto alla dosimetria delle pene.

Infatti, ora:

l'art. 631 (usurpazione —caratterizzato dalla violenza sulle cose) prevede la reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 206. Il minimo edittale è, dunque, di giorni 15 di reclusione e la pena pecuniaria massima è sensibilmente inferiore rispetto all’art. 633;

l'art. 633 (invasione di terreni o edifici —senza violenza sulle cose o sulle persone) prevede al primo comma la reclusione da uno a tre anni e multa da 103 a 1032 euro;

l'art. 634 (turbativa violenta del possesso di cose immobili —caratterizzato dalla violenza o dalla minaccia alla persona) prevede la reclusione fino a due anni e la multa da 103 a 309 euro. Anche qui reclusione minima 15 giorni e pena pecuniaria sensibilmente inferiore nel massimo;

l'art. 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) prevede la pena della multa da euro 10 a 102 per le condotte del primo comma, la pena della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a 206 per le condotte del secondo comma (entrambe caratterizzate dall’assenza di violenza a persone o cose) e, infine, la pena della reclusione fino a due anni e la multa da euro 51 a 516 per le condotte del terzo comma (caratterizzate dal danno alle cose). Di nuovo niente minimo edittale per la pena detentiva e pene pecuniarie significativamente inferiori sia nel minimo che nel massimo;

l'art. 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui) prevede la pena della multa fino a euro 103.

È evidente che, quanto a condotte perseguite, l’art. 633 c.p. si caratterizza all’interno del complessivo quadro codicistico per un disvalore certamente inferiore a quello di cui agli artt. 631 e 634 c.p. Manca l’uso della violenza e della minaccia. Eppure, la mera invasione risulta ben più pesantemente sanzionata. Nei confronti degli artt. 636 e 637 c.p., l’articolo 633 c.p. si caratterizza per una sostanziale equivalenza delle condotte (introduzione di persone o animali nella proprietà altrui) e si differenzia solo quanto all’elemento psicologico del reato (in realtà solo per il fine di invasione, perché il fine di trarre profitto è implicito nel secondo comma dell’art. 636 c.p.). Il confronto tra le pene previste segnala un’evidente discrasia perché persino la condotta più grave dell’art. 636 c.p. è sanzionata sia per minimo che per massimo edittale in misura minore alla condotta di cui al primo comma dell’art. 633. Nel primo caso la condotta produce un danno; nel secondo l’introduzione non necessariamente produce un danno.

Al giurista disattento e di stanza nel Nord Italia le fattispecie descritte negli artt. 636 e 637 parranno un anacronistico residuo del passato, ma in alcune Regioni d’Italia il loro disvalore e pericolosità è così attuale che per esse è stata prevista la speciale aggravante dell’art. 71 D.Lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia). Cionnondimeno, anche in caso di applicazione di questa aggravante, le pene minime per questi due reati rimangono inferiori a quelle dell’art. 633 c.p. non aggravato e le pene massime diventano uguali solo nel caso dei commi secondo e terzo dell’art. 636 c.p.

La palese disarmonia tra le pene previste non trova peraltro giustificazione neppure sotto il profilo psicologico del reato. Tutti i reati sono delitti e sono puniti a titolo di dolo con la previsione in alcune figure di reato di un dolo specifico. Il dolo specifico dell’art. 631 c.p. è quello dell’appropriarsi in tutto o in parte dell’altrui cosa immobile, quello dell’art. 633 c.p. è il fine di occupare o trarre profitto, quello dall’art. 636, co. 2.o c.p. è il trarre profitto (far pascolare). Quanto all’elemento psicologico del reato, dunque, sostanzialmente eguale è il disvalore nelle ipotesi di cui agli artt. 633 e 636, co. 2.o c.p., mentre il dolo specifico dell’art. 631 c.p. si caratterizza per un disvalore maggiore, posto che il reo progetta la negazione in radice di un diritto costituzionalmente tutelato, quello alla proprietà sancito dall’art. 42 della Costituzione.

Si noti, sempre quanto al confronto per le pene previste, che l’art. 260 c.p. —ingresso clandestino in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio— prevede la reclusione da uno a cinque anni per chi «si introduce clandestinamente o con inganni in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato». La condotta è sostanzialmente la medesima di quella dell’art. 633 c.p. (introduzione clandestina o con inganno, da una parte, invasione arbitraria dall’altra) mentre il bene tutelato è ben diverso. Sicurezza nazionale in un caso, proprietà o possesso nell’altro. Eppure, i due articoli prevedono una pena minima equivalente sia per chi invade un immobile perché è senza casa, sia per chi mette in pericolo la sicurezza nazionale.

Nessun utile metro di comparazione è possibile con il nuovo art. 434-bis c.p. introdotto con il D.L. 162/2022, attualmente in corso di conversione, posta la totale diversità dei beni tutelati dalle due norme. Non a caso il nuovo reato è inserito tra i delitti contro l’incolumità pubblica, pur essendo nella sua materialità la condotta punibile parzialmente coincidente con quella descritta dall’art. 633 c.p.

Come sappiamo il legislatore gode di ampia discrezionalità nel decidere quale debba essere la pena prevista per il singolo reato, ma a lui sono poste alcune chiare ed inderogabili condizioni.

Dalla storica sentenza n. 341/1994 (minimo della pena per il reato di oltraggio) alla recente sentenza n. 63/2022 (aggravante per documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti nel reato di cui all’art. 12 T.U. sull’immigrazione), la Corte costituzionale ha delineato alcuni principi ai quali il legislatore si deve attenere.

Oltre trent’anni fa, con la sentenza n. 409/1989 la Corte ha definitivamente chiarito che «il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; (...) le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza». E dunque, in primis, ragionevolezza della pena.

Ha quasi trent’anni la sentenza n. 343/1993 in cui la Corte ha affermato che «la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale» provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito «produce (...) una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione». E, dunque, rapporto fra sanzione e disvalore dell’illecito.

Nella sentenza n. 63/2022 la Corte ha ricordato: «In base alla costante giurisprudenza di questa Corte (per una più estesa ricapitolazione, sentenza n. 112 del 2019), ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l’ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato (sentenze n. 88 del 2019, n. 68 del 2012, n. 409 del 1989 e n. 218 del 1974), sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato (sentenze n. 136 e n. 73 del 2020, n. 284 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016 e n. 341 del 1994). Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità (da ultimo, sentenza n. 28 del 2022)».

L’applicazione di questi principi alle pene previste al comma primo e al comma secondo dell’art. 633 c.p. (sia per quanto riguarda il minimo che il massimo edittale) non può che comportare un giudizio di incostituzionalità delle stesse (con esclusione, forse, dell’ipotesi del fatto commesso da persona palesemente armata).

 

Bologna, 24 novembre 2022