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Richiedenti asilo e "protocollo" Tribunale di Venezia: i Giuristi Democratici chiedono il ripristino del pieno diritto di difesa per i rifugiati
Redazione 17 marzo 2018 16:08
Comunicato sul "protocollo" siglato il 6 marzo 2018 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e dalla Presidente del Tribunale di Venezia, relativo ai procedimenti in materia di protezione internazionale e diritto d'asilo.

Apprendiamo con grande stupore della sottoscrizione presso il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di “Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea” di un protocollo sottoscritto il 6 marzo scorso, contenente gravi, ed a nostro avviso illegittime, limitazioni del diritto di difesa dei richiedenti asilo.

Nel protocollo è previsto che: i documenti allegati al ricorso debbano essere tradotti in lingua italiana (a spese dei richiedenti); gli avvocati dovranno curare la massima puntualità ed il rispetto degli orari di udienza, ma, quel che rileva, eventuali ritardi superiori ai 10 minuti comporteranno contrazione di pari durata dei tempi dell’audizione (tempi, per altro, non specificati); non verranno concessi rinvii, se non per gravi e comprovati impedimenti del ricorrente; in caso di mancata comparizione del medesimo, la causa verrà rimessa al Collegio per la decisione; e, soprattutto, l’audizione del ricorrente verrà condotta esclusivamente dal Giudice o dal Got designato, senza possibilità d’intervento da parte del difensore. 

Il protocollo si occupa anche di quantificare (in misura avvilente) i compensi per la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato.

L’intesa sottoscritta dall’Ordine degli Avvocati di Venezia ci lascia davvero negativamente colpiti, rappresentando in più punti l’evidente negazione del diritto di difesa dei richiedenti asilo (essendo negato persino l’intervento del legale in sede di audizione), in una materia che, dopo la riforma Minniti, ha già subito una drastica riduzione di ogni garanzia di legge, in primis la possibilità di impugnare le sentenze di rigetto. 

In aperta violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 25/2008  e soprattutto dell’art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007, così come ormai unanimemente interpretato dalla giurisprudenza nazionale ed europea,  ma anche delle norme di procedura (art. 123 c.p.c., che prevede che il Giudice disponga la traduzione dei documenti) si dispongono così ulteriori e gravose limitazioni alla possibilità dei richiedenti asilo di essere assistiti degnamente e di far valere le proprie ragioni, spesso non facilmente “documentabili” ed ancor più spesso non documentabili in lingua italiana, si impone il silenzio ai difensori, si manifesta un evidente disfavore nei confronti dei richiedenti asilo e dei loro rappresentanti legali, in funzione della velocizzazione di una procedura già fortemente (ed a nostro avviso incostituzionalmente) compressa.

Come Giuristi Democratici riteniamo che questo ulteriore vulnus al diritto alla protezione internazionale non possa essere accettato supinamente ed auspichiamo rapida revisione dell’accordo in senso conforme alla disciplina di legge ed alle regole processuali “comuni”, assicurando anche il nostro impegno di difensori nell’applicazione in sede giudiziale dei principi fondamentali che riteniamo qui negati.

17 marzo 2018

Associazione Nazionale Giuristi Democratici