MANAGE
CERCA
Altro in Lavoro
OLTRE IL DANNO LA BEFFA: I FONDI PER LE VITTIME DELL'AMIANTO AGLI AVVELENATORI
Vicenza, 28.9.'23, ore 18: DIRITTO AL LAVORO SICURO - Il livello territoriale - Riflessioni sulle modifiche ex L. 85/23 - Convegno e spettacolo teatrale
Alfasigma, lo Stato intervenga per evitare condotte aziendali spregiudicate ed il licenziamento di 333 lavoratrici e lavoratori
Convegno di Torino - Salario minimo
Sab. 19.11, ore 10,30, Roma: LAVORO E COSTITUZIONE - LE PROPOSTE DEI GIURISTI DEMOCRATICI
Da Alitalia ad Ita, una storia di rimozioni infinite
"FERMIAMO LE DELOCALIZZAZIONI"
LA COSTITUZIONE ED I LUOGHI DI LAVORO QUALE RAPPORTO OGGI
Solidarietà ai lavoratori della FedEx Tnt di Piacenza
LA COSTITUZIONE ED I LUOGHI DI LAVORO: QUALE RAPPORTO OGGI
Ven. 30.10.'20, ore 18,30, lectio magistralis della Consigliera Rita Sanlorenzo: “Esiste un futuro per il diritto e il processo del lavoro? Provocazioni alla luce del loro presente, ricordando quello che ne fu il passato”, al collegamento: https://kutt.it/GD30-10-20
Il licenziamento del fittizio datore di lavoro torna ad essere «giuridicamente inesistente», ed il contrasto dell'interposizione e/o appalto illecito e somministrazione irregolare più agevole. L’art. 80-bis, Legge n. 77 del 17.7.2020, «Interpretazione autentica del comma terzo, art. 38 D.Lgs. 81/2015»
20 maggio, note a margine d'una duplice ricorrenza
La "regolarizzazione" nel c.d. Decreto rilancio: luci, ombre e... lacrime
Lettera aperta a Governo e Parlamento per la tutela di lavoratrici e lavoratori in tempo di coronavirus
 4 pagine  (55 risultati)
Referendum sull'articolo 18 Statuto dei Lavoratori e non solo
Redazione 10 ottobre 2012 22:06
I Giuristi Democratici, che appoggiano e aderiscono alla raccolta di firme per indire i referendum per abrogare le modifiche all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori apportate dalla cosiddetta Legge Fornero, chiedono di ampliare la raccolta di firme ad altri quesiti che riguardano la nuova regolamentazione del lavoro precario.

Al Comitato Referendario per i referendum sul lavoro.

Carissime, carissimi,
abbiamo accolto con grande favore i referendum promossi dal vostro Comitato e facciamo parte di coloro che lavoreranno per la raccolta delle firme e poi li sosterranno.
Abbiamo però riscontrato una necessità. La lotta per restituire diritti al lavoro sicuramente passa per i referendum da voi promossi per ripristinare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e per cancellare il potere delle aziende di derogare sul contratto nazionale perfino sulle leggi. Tuttavia, come ben sapete, il mondo del lavoro è oggi devastato dalla precarizzazione dei rapporti di lavoro, che fa sì che milioni di persone non arrivino nemmeno alla soglia di quei diritti che sono stati cancellati e che i vostri referendum giustamente intendono ripristinare.
Per questo come giuristi e sindacalisti membri del Forum Diritti Lavoro e come studiosi e operatori del diritto membri dell'associazione Giuristi Democratici, abbiamo deciso di presentare altri quesiti sul lavoro, che comincino a mettere dei limiti e degli ostacoli a quella trappola della precarietà che oggi viene persino usata per giustificare come “lotta ai privilegi” la libertà di licenziamento e la distruzione del contratto nazionale.
Ci pare che presentare con un insieme di referendum che copra tutte le articolazioni dei guasti esistenti oggi nel mondo del lavoro, renderebbe più forte ogni singolo quesito e sventerebbe sul nascere i tentativi - che ci saranno - di combattere la partecipazione con la falsa motivazione che questa mobilitazione interesserebbe poco i più giovani e i più sfruttati.
Per questo abbiamo deciso di presentare ulteriori quattro quesiti che vi illustriamo brevemente in senso cronologico (partendo cioè dalla normativa più recente):
1. con il primo si chiede l’abrogazione della previsione contenuta nella riforma Fornero per cui il primo contratto (a termine o somministrato) può oggi essere acausale per 12 mesi; la gravita della previsione è autovidente – è norma infatti che consentirà ad un datore di avere una fabbrica di soli precari purché li sostituisca ogni anno integralmente – e riteniamo sia quesito assai opportuno anche per sgombrare la grande mistificazione secondo la quale a base della riforma Fornero vi sarebbe un “compromesso” e cioè la sostanziale cancellazione dell’art. 18 in cambio di un contrasto alla precarietà che invece con questa previsione viene potentemente aumentata;
2. Con il secondo quesito si chiede si chiede l’abrogazione dell’art. 32 del collegato lavoro di Sacconi che è quella norma che (in perfetta simmetria di quanto oggi previsto con l’art. 18 depotenziato) limita il danno per i precari (da 2,5 a massimo 12 mensilità indipendentemente dalla durata del processo e dall'entità dello stesso) e fissa rigidissime doppie decadenze per tutte le cause di lavoro precario (co.co.pro., co.co.co, somministrazione) e per il trasferimento dei
lavoratori e dell'azienda, decadenze che nei fatti per lo più impediscono proprio ogni possibile reazione giudiziaria all’abuso; e ciò avrebbe anche l’ulteriore risultato di evidenziare la forte continuità tra la legislazione dei “tecnici” con quella berlusconiana;
3. Infine riteniamo sia impossibile riprendere il bandolo della frantumazione del lavoro senza tornare alla legge 30 di cui chiediamo sia l’abrogazione integrale sia, al fine di assecondare la giurisprudenza della corte Costituzionale, l’abrogazione di quegli istituti che più hanno inciso per l’appunto sulla rottura tra imputazione formale del rapporto e reale datore di lavoro. In particolare il quarto ed ultimo quesito si ripromette di
a. far cadere la somministrazione a tempo indeterminato, limitando al contempo fortemente quella a tempo determinato che rimarrebbe ammissibile per le sole tassative causali ad oggi previste per la somministrazione a tempo indeterminato;
b. modificare sostanzialmente il distacco in quanto la norma che residuerebbe dal "ritaglio" afferma come esso sia possibile solo con il consenso del lavoratore distaccato;
b. abrogare la nozione stessa di appalto di servizio (e cioè quella norma che postula come - se il "caporale" dirige direttamente il personale - allora non ci si trova innanzi ad un’illecita interposizione di mano d'opera ma ad un lecito appalto di servizi);
c. abrogare i limiti alla responsabilità del committente nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore previsti dalla legge 30;
d. abrogare infine le modifiche alla disciplina della cessione di ramo d'azienda ed in particolare quelle che consentono che il "ramo" non debba preesistere ma può essere creato dal venditore e acquirente al momento della cessione e che esso possa trovare la propria autonomia non solo necessariamente nei beni ceduti (che devono consentire la autonoma prosecuzione dell’attività di impresa) ma anche in un contestuale contratto di appalto che continui a legare l’attività dei ceduti alla catena produttiva di lavoro dell’azienda “madre” con i beni materiali e immateriali di quest’ultima e mai oggetto di cessione.


Sono quesiti specifici, che vi alleghiamo a seguire, ma che interessano milioni di persone ed il cui successo sarebbe una svolta positiva nella lotta alla precarietà.
Per queste ragioni ci permettiamo di chiedervi di sostenerli e di costruire una campagna comune sul lavoro che porti a quel successo che tutti vogliamo. Ed è per questo che siamo ad invitarvi all’iniziativa di presentazione dei quesiti che terremo il prossimo venerdì 12 ottobre dalla ore 15,30 presso la sala “Peppino Impastato” della Provincia di Roma a Palazzo Valentini in via IV novembre.
Vista l'urgenza vi chiediamo una sollecita risposta, in attesa di essa vi inviamo i nostri più cordiali saluti,




Carlo Guglielmi, presidente del FORUM DIRITTI LAVORO

Roberto Lamacchia presidente dei GIURISTI DEMOCRATICI


PRIMO QUESITO
“Volete voi, al fine di contrastare la precarietà nei rapporti di lavoro, che sia abrogato il comma 1 bis dell’art.1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 denominato "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, nel testo risultante per effetto della Legge 28 giugno 2012 n. 92, che così recita: “Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;

SECONDO QUESITO
Volete voi, al fine di contrastare la precarietà nei rapporti di lavoro, che sia abrogato:
1. il comma due dell’art. 6 della Legge 15 luglio 1966 n. 604 denominata “Norme sui licenziamenti individuali” pubblicata nella G.U. n. 195 del 6 agosto 1966 nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive che recita “L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”;
2. L’art.32 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 denominata “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262, limitatamente:
• al comma 2 che così recita:“Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento”.
• al comma 3 che così recita: Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento”;
• al comma 4 che così recita: “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
• al comma 5 che così recita “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
• al comma 6 che così recita: “In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà”;
• al comma 7 che così recita: “Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile”.

TERZO QUESITO
Volete voi, al fine di contrastare la precarietà e la privatizzazione del mercato del lavoro che siano abrogati:
1) Legge 14 febbraio 2003, n. 30 denominata "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
2) il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 denominato "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"?


QUARTO QUESITO
Volete voi, al fine di contrastare la precarietà nei rapporti di lavoro, che sia abrogato il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 denominato "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazione successive, limitatamente:
• all’art. 20 comma 3, primo periodo, limitatamente alle parole “o a tempo indeterminato”; comma 3 secondo periodo limitatamente alle parole “a tempo indeterminato”;
• all’art. 29 comma 1 limitatamente alle parole “che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,”; al comma 2 limitatamente alle parole “di servizi” e “entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto”;
• all’art. 30. comma 3 limitatamente alle parole “che comporti un mutamento di mansioni”;
che sia abrogato l’art. 2112 c.c., così come novellato dall’art. 32 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, limitatamente
• al comma 5 limitatamente alle parole “identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento»,
• nonché all’intero ultimo comma che così recita: “nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676”.