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No alla guerra contro l'Irak
Redazione 7 febbraio 2003 19:14
L'adesione dei Giuristi Democratici alla manifestazione del 15 febbraio 2003.
Nell'allegato l'appello dell'Associazione Europea dei Giuristi Democratici contro la guerra del 4 gennaio 2003.

Il Coordinamento nazionale giuristi democratici ha da tempo evidenziato come la guerra che si sta preparando contro l'Irak non sarebbe solo illecita ai sensi del diritto internazionale vigente, violando in particolare in modo palese l'art. 2, comma 4, della Carta delle Nazioni Unite, ma costituirebbe altresì un grave crimine i cui responsabili andrebbero penalmente perseguiti secondo tutte le procedure legali, interne e internazionali, possibili. Abbiamo altresì chiarito come neanche un'eventuale autorizzazione del Consiglio di Sicurezza potrebbe sanare tale evidente illiceità e criminosità della guerra. La partecipazione italiana, sotto qualsiasi forma, anche la mera messa a disposizione di basi ed apparati logistici, a tale guerra, costituirebbe sicuramente una complicità nell'illiceità e nel crimine, violando altresì l'art. 11 della Costituzione repubblicana. Con questo spirito abbiamo promosso un autonomo appello e sottoscritto vari appelli internazionali, di giuristi, da quello dei docenti di diritto internazionale promosso dall'Università libera di Bruxelles, a quello promosso dal Tribunale internazionale dei popoli, a quello promosso dall'Associazione internazionale dei giuristi contro le armi nucleari ed abbiamo organizzato, insieme a Magistratura democratica, il convegno "Justice notwar" che ha visto la partecipazione di giuristi europei, statunitensi ed iracheni. Con questo spirito saremo presenti alla manifestazione del 15 febbraio, riaffermando che la pace e il diritto devono prevalere sulla guerra e la sopraffazione criminale.
Roma, 7 febbraio 2003

Coordinamento nazionale dei giuristi democratici

Sulla circolazione di materiale bellico - comunicato 25.02.2003
Il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici

RILEVATO
che la guerra, come tale, e con esclusione della guerra di difesa, non è
consentita né dai principi del diritto internazionale, né dalla Carta dell'ONU
(art. 1 comma 1 e art. 2 comma 4), né dal Trattato NATO (art. 1), né, infine,
dalla Costituzione italiana che, come è noto, all'art. 11 ripudia espressamente
la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali;

CONSIDERATO
che, in ogni caso, lo stato di guerra deve essere espressamente deliberato
dalle Camere che conferiscono al Governo i poteri necessari (art. 78 Cost.) e
che detto stato di guerra deve essere dichiarato dal Presidente della
Repubblica (art. 87 Cost.);

RILEVATO
che nulla di ciò è avvenuto, essendosi unicamente svolto un dibattito
parlamentare sulla questione Iraq e che, dunque, lo stato di guerra non è stato
deliberato;

PRESO ATTO
che, invece, sono stati accertati ingenti spostamenti di armi e di materiale
bellico, probabilmente di proprietà USA, che paiono circolare liberamente sul
territorio italiano, in base, secondo quanto comunicato dal Ministro della
Difesa nella Commissione Difesa del Senato, in data 14/02/03, ad un
provvedimento del Ministero della Difesa, allo stato ignoto non solo agli
scriventi, ma anche alle forze politiche;

che detto eventuale provvedimento autorizzativo della circolazione di armi e di
materiale bellico apparirebbe illegittimo, in quanto anticipatorio di una
decisione (la deliberazione dello stato di guerra) di competenza del Parlamento
ed emesso in violazione della Legge 185/90 che prevede, all'art. 1, che il
transito di detto materiale possa avvenire solo nel rispetto dei principi di
cui all'art. 11 Cost.;

CONSIDERATO, PERTANTO
che un provvedimento ministeriale, eventualmente emesso in violazione di
principi costituzionali, può essere disapplicato da quel cittadino cui sia
richiesta un'attivazione per la realizzazione della libera circolazione delle
armi;

che, per altro verso, la circolazione delle armi, in assenza di un
provvedimento autorizzativo, cozzerebbe direttamente contro il disposto della
L. 185/90, oltre che della Costituzione;

che, dunque, il comportamento di non collaborazione, non violenta, da parte di
tutti coloro cui sia richiesta un'espressa attivazione potrebbe risultare
legittimo, in quanto fondato non solo sul diritto alla pace, ma anche sulla
predetta illegittimità del provvedimento ministeriale autorizzativo della
circolazione delle armi;

che, sotto un profilo strettamente giuridico, diversa dalla situazione sopra
descritta di chi disubbidisce ad un ordine a lui impartito é quella di chi
protesta, pacificamente, contro il passaggio del materiale bellico sul
territorio italiano, considerandolo già come propedeutico alla guerra;

che, in quest'ultimo caso, a fronte dell'apertura di un procedimento penale per
blocco ferroviario e/o per interruzione di pubblico servizio, le persone
eventualmente coinvolte potrebbero far valere le esimenti dello stato di
necessità (art. 54 c.p.) o della legittima difesa (art. 52 c.p.), o ancora
dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), esimenti sostenibili e che la
giurisprudenza ha, in casi assimilabili a quello in esame, già riconosciuto in
passato;

che la scelta di disobbedienza e/o quella di opposizione non violenta alla
circolazione del materiale bellico può, in ipotesi, rientrare tra i
diritti-doveri del cittadino alla pace ed alla coesistenza pacifica, ma deve
trattarsi di scelta politica, consapevole delle conseguenze giudiziarie che può
produrre.

Tutto ciò premesso, il Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici

RIBADISCE

a.. l'illegittimità della guerra;

b.. l'illegittimità di uno stato di guerra strisciante;

c.. l'illegittimità della libera circolazione delle armi in violazione dei
principi di cui all'art. 11 Cost.;

ed a tal fine

PROPONE
l'impugnazione del predetto provvedimento ministeriale, qualora esistente,
avanti il competente Tribunale Amministrativo

AFFERMA
il diritto-dovere di ogni cittadino italiano di protestare pacificamente contro
la predetta, illegittima circolazione, in base al principio, di diritto
naturale, oltre che di diritto positivo, del ripudio della guerra, previsto
dall'art. 11 Cost..

25 febbraio 2003


Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici